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L’importanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)

22/02/2018

Con l’emanazione del D.L.n.63/13, dal 5 giugno 2013 l’attestato di certificazione energetica  (ACE) è stato sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE) conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE. Gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare (misurato in Kwh/m2 anno) e la classe energetica corrispondente (contrassegnata con una lettera).

In caso di vendita o di locazione l’Ape deve essere consegnato, rispettivamente, dal proprietario o dal locatore dell’immobile  all’acquirente e al conduttore  ed ha una validità di 10 anni a partire dal suo rilascio. Esso dev’essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell’immobile che modifichi la classe energetica dell’edificio e dell’unità immobiliare.

Invece, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

Viene confermato quanto già previsto nell’art. 6, comma 2 ter, del  D.lgs.n. 192/2005  ossia che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve inoltre essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in  ordine all' attestazione della prestazione energetica degli edifici.

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